Malattia del lavoratore dipendente: chi può effettuare i controlli?

L’articolo 2110 del Codice Civile prevede che in caso di malattia “è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità”. Secondo il diritto giuslavoristico italiano i lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro senza incorrere nella risoluzione del contratto quando sono soggetti a una condizione di salute precaria che non consente di svolgere le attività.

Le persone assunte a tempo determinato o indeterminato godono quindi di una tutela, ma devono rispettare alcuni obblighi imposti dalla legge:

  • avvisare l’azienda tramite telefonata o altri mezzi stabiliti dal CCNL o in base agli accordi presi con il datore di lavoro;
  • recarsi dal proprio medico di base che, una volta accertata la temporanea incapacità allo svolgimento dell’attività lavorativa, rilascerà il certificato di malattia;
  • inviare il documento al datore, comunicandone il numero.

Da quel momento la persona può essere soggetta alle visite di controllo effettuate dall’ATS competente o dall’INPS. Il datore di lavoro, quindi, non è titolato a svolgere alcun tipo di verifica diretta. La salute è uno dei temi al centro dei percorsi di formazione dedicati alle aziende erogati da Emilav, volti a fornire le conoscenze necessarie per l’esercizio di una professione.

Quando avvengono le visite di controllo?

Non c’è un momento prestabilito: durante tutto il periodo di malattia il medico competente può presentarsi al domicilio segnalato dal lavoratore per verificarne lo stato di salute. Per questo motivo, il legislatore ha determinato delle fasce orarie (valide dal lunedì alla domenica, compresi i festivi) in cui la persona deve essere presente: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i dipendenti di imprese private, mentre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per quelli della Pubblica Amministrazione.

Cosa succede in caso di assenza o di rifiuto a sottoporsi alla visita?

È prevista la perdita dell’indennità economica prevista per i primi 10 giorni di malattia. Inoltre, per non incorrere in sanzioni disciplinari, il lavoratore è chiamato a presentare al datore di lavoro una giustificazione valida.